Bonus affitti poco schizzinoso


Via libera al bonus locazioni anche per gli importi corrisposti a titolo di occupazione di un’immobile «sine titulo». L’agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n.120 ha infatti indicato che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili (ex art 28 del dl 34/2020, il decreto rilancio) spetta anche qualora, in assenza di un contratto di concessione vigente, vengano corrisposte indennità per l’occupazione dell’immobile senza titolo imputabili ai mesi che danno diritto al bonus. Con questa risposta l’agenzia ribadisce in realtà l’apertura già concessa con l’interpello 34/2021 (vedi ItaliaOggi del 20/1/2021) relativamente all’equiparazione tra canone di locazione ed pagamento di indennità di occupazione per la fruizione del credito d’imposta in commento. Nella fattispecie presentata, il contribuente esercita la propria attività in alcuni locali di proprietà del comune di Milano, sulla base di una concessione datata 1999, della durata di 18 anni e con scadenza 31 dicembre 2016. Per motivi non noti, la concessione non è stata rinnovata, pur perdurando l’occupazione nei locali da parte del contribuente che ha continuato corrispondere al comune un’indennità «provvisoria». L’agenzia delle entrate, come già avvenuto nella risposta 34/2021, ritiene che il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità in questione, possa essere assimilato ai contratti «di locazione, di leasing o di concessione di immobili (…)» consentendo dunque al contribuente «affittuario sine titulo» di fruire del bonus locazione. Questo ovviamente al fine di rispettare la ratio legis ovvero la volontà da parte del legislatore contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche. In realtà però la risposta n. 120 è parziale. Il contribuente infatti non solo chiede conferma di poter beneficiare del bonus per le mensilità di indennità corrisposte e relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ma anche per quelle ancora da versare di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Su questo l’agenzia delle entrate non si esprime ma di fatto è come se lo avesse già fatto. Qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella versione modificata dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 che ha esteso il bonus locazioni anche alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre infatti il contribuente potrà beneficiare del credito anche per le mensilità indicate benché non corrisposte. L’agenzia delle entrate infatti in un incontro con la stampa specializzata andando controcorrente rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 28 del dl rilancio, ha previsto la possibilità di utilizzare il bonus anche qualora il pagamento dei canoni 2020 venga corrisposto nel 2021. All’inizio del comma 5 dell’articolo 28 invece è indicato il contrario ovvero che il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con ciascuno dei mesi di riferimento. Unica apertura da parte del legislatore su questo fronte era prevista per le mensilità di dicembre. Secondo quando indicato nella relazione illustrativa allegata al decreto ristori bis (dl 149/2020) infatti solo il pagamento della mensilità di dicembre poteva essere effettuato nel 2021 senza perdere i benefici della disposizione.